Governo clinico, nuovi criteri di nomina e trasparenza
Continua il cammino parlamentare del disegno di legge sul governo clinico. Dopo il via libera in commissione Affari Sociali della Camera il provvedimento, che dovrebbe riformare la sanità – specie per quanto attiene alle nomine e gli incarichi di direzione – sarà in aula ad aprile per il voto finale. Negli 11 articoli del testo sono molti gli elementi di novità. Timidi apprezzamenti vengono dall’Intersindacale medica – che riunisce circa quindici sigle di camici bianchi – che dopo oltre tre anni di dibattito “vede riconosciute in un contesto legislativo caratteristiche di autonomia e responsabilità del lavoro medico e sanitario ma, pur riconoscendo gli sforzi compiuti, considera non ancora completo il percorso rispetto alla integrazione di competenze professionali e poteri decisionali, alla netta separazione dei percorsi di carriera dalle ingerenze della politica, al nodo dei rapporti tra professionisti e aziende”. In sintesi i “Principi fondamentali in materia delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale” prevedono, all’art. 1 un ruolo di governo delle attività cliniche da parte delle regioni, “attuato con la partecipazione del Collegio di direzione che diviene organo dell’Azienda (art. 3)” e, concorrendo con queste al governo delle attività cliniche, partecipa alla “pianificazione delle attività con compiti gestionali e consultivi”. Sanciti, all’art. 2, i principi di “autonomia e responsabilità di medici e professionisti sanitari nell’ambito delle specifiche competenze e rispetto delle funzioni”, si passa alla parte corposa del provvedimento, che riguarda requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali, gli incarichi professionali e la direzione di struttura. In particolare, i manager dovranno avere una laurea magistrale, esperienza dirigenziale di almeno 5 anni se conseguita nella sanità o 7 in altri settori, un’età massima di 65 anni al momento della nomina. Per gli incarichi professionali e di direzione di struttura, criteri e procedure dovranno essere resi pubblici. La commissione dovrà contare tra i suoi membri due direttori di struttura complessa esterni all’azienda, della stessa disciplina dell’incarico da assegnare. Dovrà inoltre scegliere da uno a tre candidati sulla base di un’analisi comparativa di curriculum, titoli e a seguito di un colloquio. All’interno di questa terna sarà il direttore generale a selezionare, motivando analiticamente la scelta. Viene inoltre confermato il periodo di prova di sei mesi per il primario di nuova nomina mentre la valutazione dei medici è stabilita con modalità e linee guida approvate nella Conferenza Stato-regioni. Novità anche per le tecnologie sanitarie, la cui gestione, programmazione, manutenzione e verifica è riservata alle regioni, con possibilità di acquisizione delle stesse da parte di enti no-profit costituiti dalle aziende e deputati alla raccolta fondi.