Malattia: sulle assenze interviene la Consulta

Sarà la Corte Costituzionale a decidere sulla legittimità della legge 133/2008 che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio nei primi 10 giorni di malattia. A sollecitare l’intervento è stato il giudice del Tribunale del lavoro di Livorno, che ha accolto il ricorso e sospeso il giudizio in attesa del parere della Consulta sul caso sollevato dai dipendenti di una scuola contro l’articolo 71 della legge “Brunetta”.

Ecco il testo dell’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale.

È illegittimo l’art. 71 della legge 133/2008 che prevede la decurtazione dello stipendio per i primi 10 giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici. A stabilirlo è l’ordinanza del giudice del Lavoro Jacqueline Magi, ha inviato la Legge alle due Camere del Parlamento e alla Consulta, che ora dovrà pronunciarsi sulla costituzionali della norma. L’ordinanza di trasmissione dichiara “la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’art. 71” in particolare rispetto agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione”. In particolare, il giudice afferma che il Dl 112/2008, convertito in Legge 133/2008, “risulta in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione il quale tutela la persona e la sua dignità, e stabilisce il principio generale di eguaglianza dei cittadini di fronte all’ordinamento. L’art. 71 del citato decreto, applicabile ai soli lavoratori del settore pubblico (…) determina un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato”. Infatti nel settore privato non è prevista tale decurtazione dello stipendio in caso di malattia. Con riferimento all’art.36 della Costituzione, il giudice osserva che “il lavoratore legittimamente ammalato, si trova privato di voci retributive che normalmente gli spetterebbero in funzione del suo lavoro, subendo pertanto una riduzione dello stipendio in busta paga. Riduzione che, dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa. Di fatto la malattia diventa un ‘lusso’ che il lavoratore non potrà più permettersi, e ciò appare in contrasto con l’art. 36 della Costituzione che prevede che sia garantita una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa”.
Ancora, l’art. 32 della Costituzione “garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” ma la norma in questione, “incidendo pesantemente sulla retribuzione del lavoratore malato, crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese”. Con riferimento all’art. 38 della Costituzione, infine, il giudice osserva come “l’assenza di garanzia al lavoratore malato di adeguati mezzi di mantenimento ed assistenza costituisce inoltre violazione dell’art. 38, che prevede che i lavoratori abbiano diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. “Questa ordinanza, unica in materia in Italia, è una prima vittoria di quei lavoratori che, su indicazione dell’Unicobas, appena uscì questa norma liberticida, oltre a manifestare e scioperare si rivolsero al Tribunale di Livorno per ottenere  giustizia”, commenta l’Unicobas di Livorno, che aggiunge: “Siamo coscienti di aver vinto per ora una battaglia e non ancora la guerra ma siamo sulla buona strada e non ci fermeremo finché vedremo calpestati i diritti dei lavoratori e dei cittadini”.

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