Si ai vaccini, in attesa della sentenza di merito del Tar
Parziale vittoria dell’obbligo di vaccinazione antinfluenzale. Nel Lazio, l’ordinanza Z00030, firmata dal presidente Nicola Zingaretti e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, impone tale vincolo per la stagione 2020-2021 a medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, oltre che agli ultrasessantacinquenni residenti, prevedendo l’inidoneità temporanea allo svolgimento della mansione lavorativa per chi non ottemperi. La ratio di tale ordinanza si fonda sulla necessità, evidenziata dagli esperti, di individuare tempestivamente i sintomi respiratori dati dall’affezione stagionale da quelli del Covid-19, del tutto analoghi, così da poter formulare più in fretta la diagnosi con le cure del caso ed evitare assembramenti nei pronti soccorsi del territorio, incapaci di reggere la pressione dei pazienti anche al di fuori della stagione influenzale. Il provvedimento regionale ha suscitato vivaci polemiche, in quanto contrasterebbe con il dettato costituzionale dell’articolo 32 “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Per tale motivo alcune associazioni dei consumatori e di tutela della salute – tra cui il Codacons, Articolo 32, l’Associazione italiana per i diritti del malato – hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la Z00030, chiedendone l’immediata sospensione ma il tribunale amministrativo, per il momento, ha respinto la richiesta, richiamando le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e la prevalenza della tutela della salute pubblica, in attesa che si discuta nel merito della ordinanza regionale ovvero, si stabilisca se questa contravvenga o meno alle disposizioni costituzionali e di legge della Repubblica italiana. Il provvedimento regionale, oltre a fare riferimento alla interminabile lista di norme emanate dal governo in materia di Covid-19, basa la propria legittimità sugli articoli 41, 271 e 279 del decreto numero 81 del 2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, tutti incentrati sulla sorveglianza del lavoratore da parte del medico competente, sulla base dei cosiddetti “documenti di valutazione del rischio” che non sarebbero stati minimamente modificati da norme governative – secondo il parere di insigni giuristi – non includendo le conseguenze derivanti dalla esposizione dei lavoratori all’agente biologico del coronavirus. Questo, secondo esperti di diritto e di sanità pubblica, costituirebbe una incongruenza, tale da consentire da parte dei dipendenti obbligati a vaccinarsi, la possibilità di ricorso avverso un eventuale documento di inidoneità alla funzione, rilasciato dal medico competente. Per la generalità dei cittadini invece, resta il riferimento all’ordinamento nazionale, in quanto l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale non esiste in alcuna legge della Repubblica italiana, regioni permettendo, salvo pronunciamenti della Corte costituzionale sull’eventuale conflitto di competenza.