“Ti immunizzo ma non ti indennizzo”
Obbligo vaccinale: il tema più controverso e il più dibattuto. Dalla storia che abbiamo tracciato https://www.sireneonline.it/wordpress/?p=8387, passiamo a illustrare l’evoluzione della giurisprudenza. L’argomento presenta profili di particolare complessità in quanto va a interessare fondamentali valori e diritti costituzionali, tra i quali il diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione e il dovere di solidarietà sociale previsto dall’articolo 2. In sintesi: la tutela della salute pubblica permette allo Stato di comprimere il diritto alla autodeterminazione del singolo ma, nel caso in cui questi abbia riportato un danno a causa della misura sanitaria adottata, è indubbio una misura di riparazione. Parola chiave è il necessario bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi del trattamento sanitario imposto. Si tratta di individuare una soglia di pericolo accettabile, da definire sulla base di una completa e accreditata letteratura medico scientifica. Tornando all’articolo 32 della Costituzione, si evince che la salute non è solo oggetto di un diritto individuale, inteso come diritto alla cura e diritto di non curarsi, ma anche un interesse della collettività. Si esprime in tal senso la sentenza della Corte costituzionale numero 307 del 22 giugno 1990, che subordina l’imposizione dell’obbligo vaccinale non solo al miglioramento dello stato di salute del vaccinato ma alla difesa della salute della collettività. E sempre la Corte, con sentenza numero 218 del 2 giugno 1994 stabilisce che il singolo ha il dovere di non mettere a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, per il principio generale del limite del diritto di ciascuno nel riconoscere il coesistente diritto degli altri alla protezione. Sempre la Corte, con sentenza numero 268 del 2017 ha stabilito che gli obblighi di vaccinazioni obbligatorie possono essere considerati necessari in una società democratica. A questo punto però, sopraggiungono le norme di diritto europeo, tra cui quella vincolante è il Regolamento 953 del 14 giugno 2021, emanato per il rilascio del certificato Covid digitale dell’Ue, per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia. Un’anticipazione del green pass poi applicato in Italia, in cui si specifica che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate”, sia per cause di forza maggiore (salute, età) che per scelta volontaria. Più specifica la Risoluzione numero 2361 del 27 gennaio 2021 dell’Assemblea parlamentare europea, che nel ribadire la non obbligatorietà del vaccino, afferma che “nessuno deve essere discriminato per non essere vaccinato, a causa di potenziali rischi per la salute o per non voler essere vaccinato”. E ancora, la Risoluzione n. 2383 del 23 giugno 2021 della stessa assemblea, recita testualmente: “Se i covid pass vengono utilizzati per giustificare l’applicazione di un trattamento preferenziale, possono avere un impatto sui diritti e sulle libertà garantite. Tale trattamento privilegiato può costituire una discriminazione illegittima ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione se è privo di giustificazione oggettiva e ragionevole”. Caso delicato è quello in cui i trattamenti sanitari obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative alla salute di chi a questi si è sottoposto. In questo caso la Consulta invoca quel “dovere di solidarietà” previsto dall’articolo 2 della Costituzione che impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità da cui deriva il diritto al risarcimento del danno. Si parla di trattamenti obbligatori, ovvero non assimilabili a quanto si sta verificando nel nostro Paese, in cui l’obbligo non è stato imposto per legge – superando il diritto all’ indennizzo o risarcimento per eventuali danneggiati – ma sussiste, di fatto con l’applicazione del covid-pass, utilizzato per giustificare status differenti per i soggetti che hanno scelto di vaccinarsi, rispetto agli altri a cui molte opportunità sono precluse. Esattamente ciò che l’Europa ha categoricamente stigmatizzato.
Per approfondimenti: https://www.diritto.it/lacceso-dibattito-sullobbligo-generalizzato-di-vaccinazione-come-possibilita/